Art. 32

[1]R. Decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, convertito nella legge 27 ottobre 1933, n 255.

[2]La perdita del diritto al conseguimento o al godimento degli assegni di quiescenza o di riversibilita' ed il relativo ripristino, nei casi di perdita o di riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli ufficiali giudiziari, delle loro vedove e dei loro orfani sono regolati dalle disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art32 · fonte su Normattiva