Art. 69
[1]Art. 43 R. decreto-legge 19 aprile, 1925, n. 561.
[2]Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali giudiziari morti tra il 1° gennaio 1924 e il 12 maggio 1925, che abbiano, diritto a indennita' ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, viene liquidato l'assegno corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare della indennita' anzidetta e il capitale riservato gia' corrisposto.
[3]Nel caso che alle vedove ed agli orfani di cui al comma precedente spetti la pensione ai sensi 19 del decreto su citato, viene liquidato l'assegno vitalizio corrispondente alla eventuale differenza tra valore capitale della pensione anzidetta calcolata con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato A del presente testo unico e il capitale riservato gia' corrisposto.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti