Art. 44
[1]Art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
[2]Nei casi di indennita' o di pensione ad onere ripartito fra piu' Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la quota a carico di ciascun Istituto e' determinata secondo le norme che lo regolano e al conferimento dell'indennita o della pensione provvede l'ultimo istituto presso il quale l'ufficiale giudiziario e' stato iscritto.
[3]L'indennita' o la pensione complessiva non potra' mai essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabilito per l'istituto che provvede al relativo conferimento.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti