Art. 44

[1]Art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

[2]Nei casi di indennita' o di pensione ad onere ripartito fra piu' Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la quota a carico di ciascun Istituto e' determinata secondo le norme che lo regolano e al conferimento dell'indennita o della pensione provvede l'ultimo istituto presso il quale l'ufficiale giudiziario e' stato iscritto.

[3]L'indennita' o la pensione complessiva non potra' mai essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabilito per l'istituto che provvede al relativo conferimento.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art44 · fonte su Normattiva