Art. 31
[1]Articoli 47, 49 e 50 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
[2]Nessun conferimento di indennita' o di pensione potra' essere deliberato se non vi sia stata iscrizione per almeno dieci anni complessivamente alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari ed agli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, e agli enti con casse, fondi, regoli i speciali di quiescenza, eccezione fatta per i casi previsti dagli articoli 26 lett. c) 30 e 63 del presente testo unico.
[3]E' pure computabile agli effetti del decennio predetto il periodo di servizio riconosciuto o riscattato presso la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico e presso gli altri istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza secondo le norme proprie di ciascun istituto.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti