Art. 45
[2]L'ufficiale giudiziario, la vedova o gli orfani, che ritengano di avere diritto all'indennita' o alla pensione, debbono farne domanda in carta da bollo per mezzo della cancelleria della Corte di cassazione o di appello da cui egli dipendeva.
[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 MARZO 1938, n. 680, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 09 GENNAIO 1938, N. 41)) ((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 MARZO 1938, n. 680, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 09 GENNAIO 1938, N. 41))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti