Art. 71
[1]Art. 49 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 88 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
[2]Agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio prima del 12 maggio 1925, non puo' essere fatto in nessun caso un trattamento di quiescenza inferiore a quello stabilito dalle disposizioni in vigore alla data stessa.
[3]Qualora essi abbiano diritto alla indennita' a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, tale indennita' viene convertita in pensione da calcolarsi in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato B del presente testo unico. Ove la pensione in tal modo calcolata raggiunga o superi L. 6000, nessuna quota viene addebitata allo Stato; nel caso che la pensione stessa non raggiunga le L. 6000, la quota a carico dello Stato non deve superare le L. 4000, ma la Cassa di previdenza e' tenuta soltanto al pagamento della quota corrispondente alla indennita' di cui sopra.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti