Art. 71

[1]Art. 49 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 88 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

[2]Agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio prima del 12 maggio 1925, non puo' essere fatto in nessun caso un trattamento di quiescenza inferiore a quello stabilito dalle disposizioni in vigore alla data stessa.

[3]Qualora essi abbiano diritto alla indennita' a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, tale indennita' viene convertita in pensione da calcolarsi in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato B del presente testo unico. Ove la pensione in tal modo calcolata raggiunga o superi L. 6000, nessuna quota viene addebitata allo Stato; nel caso che la pensione stessa non raggiunga le L. 6000, la quota a carico dello Stato non deve superare le L. 4000, ma la Cassa di previdenza e' tenuta soltanto al pagamento della quota corrispondente alla indennita' di cui sopra.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art71 · fonte su Normattiva