Art. 8
[1]Art. 7 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
[2]I beni immobili o mobili infruttiferi che pervengano alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari per donazione, legato o qualsiasi altro titolo saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sara' collocato in impiego fruttifero.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti