Art. 7

[1]Art. 7 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 5 R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467.

[2]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza amministratrice della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari riceve i contributi, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi indicati nel presente testo unico per collocarli in impiego fruttifero.

[3]I fondi disponibili si investono come i fondi propri della Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art7 · fonte su Normattiva