Art. 7
[1]Art. 7 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 5 R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467.
[2]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza amministratrice della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari riceve i contributi, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi indicati nel presente testo unico per collocarli in impiego fruttifero.
[3]I fondi disponibili si investono come i fondi propri della Cassa depositi e prestiti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti