Art. 30
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[1](Art. 62 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037. al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473).
[2]Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio, i sottufficiali del Regio esercito (esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR.) debbono aver compiuto almeno dieci anni di servizio. Tale condizione non e' richiesta per i macchinisti della specialita' ferrovieri e lagunari del genio e per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici da designarsi da apposita istruzione. Il permesso di contrarre matrimonio puo' essere concesso a tutti i marescialli maggiori senza limitazione di numero. Per gli altri sottufficiali i permessi potranno essere concessi entro i limiti stabiliti dall'apposita istruzione.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 22 gennaio 1936 · versione 0 su Normattiva