Art. 30

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[1](Art. 62 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037. al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473).

[2]((Il permesso di contrarre matrimonio puo' essere concesso, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 23 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, ai sottufficiali che abbiano compiuto 10 anni di servizio. Tale condizione non e' richiesta per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici stabiliti dal regolamento. Il permesso di contrarre matrimonio puo' essere concesso senza limitazione di numero ai marescialli dei tre gradi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento stesso agli altri sottufficiali. Le suddette disposizioni non si applicano ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali per i quali vigono particolari norme)).

Testo vigente dal 22 gennaio 1936 al 9 ottobre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art30 · fonte su Normattiva