Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1936 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 62 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037. al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473).
[2]((Il permesso di contrarre matrimonio puo' essere concesso, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 23 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, ai sottufficiali che abbiano compiuto 10 anni di servizio. Tale condizione non e' richiesta per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici stabiliti dal regolamento. Il permesso di contrarre matrimonio puo' essere concesso senza limitazione di numero ai marescialli dei tre gradi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento stesso agli altri sottufficiali. Le suddette disposizioni non si applicano ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali per i quali vigono particolari norme)).
Testo vigente dal 22 gennaio 1936 al 9 ottobre 2010 · versione 5 su Normattiva