Art. 31-bis
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((Il sottufficiale in servizio o in congedo illimitato o assoluto incorre di diritto nella perdita del grado anche:
- a)per assunzione in servizio, con qualsiasi grado, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, nel Corpo di polizia dell'Africa italiana, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
- b)per assunzione in servizio non autorizzata nelle Forze armate di Stati esteri;
- c)per decisione insindacabile del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del Codice penale, ovvero quando il sottufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal Codice penale militare o dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, sia stato ricoverato, a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale prosciolto sia stato ricoverato in una manicomio giudiziario (art. 222 del Codice penale) e nel caso che il sottufficiale condannato sia stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del Codice stesso), la decisione del Ministro e' presa quando il sottufficiale ne viene dimesso)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 ottobre 1936, n. 2090, convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1937, n. 1571, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.
Testo vigente dal 30 aprile 1943 al 9 ottobre 2010 · versione 12 su Normattiva