Art. 31-quater

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((In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, puo' incorrere nella perdita del grado su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche. Il sottufficiale colpito da tale provvedimento e' trasferito nella categoria dei militari di truppa quale semplice soldato e qualora abbia obblighi di servizio militare e' senz'altro inviato a reparti mobilitati. Trascorso il periodo di un anno quale soldato nei reparti mobilitati a contatto con il nemico, il militare puo' essere riammesso nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche. Gli verra' conferita in detto grado l'anzianita' originariamente attribuitagli, ma non potra' ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio)).

Testo vigente dal 12 aprile 1944 al 27 febbraio 1945 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art31quater · fonte su Normattiva