Art. 31-quater
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((In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, puo' incorrere nella perdita del grado per dimissione d'autorita' su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche. Il sottufficiale colpito da tale provvedimento e' trasferito nella categoria dei militari di truppa quale semplice soldato e qualora abbia obblighi di servizio militare e' senz'altro inviato a reparti mobilitati. Trascorso il periodo di un anno quale soldato nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il militare puo' essere riammesso nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente su decisione del Ministro per la guerra e in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche. Gli verra' conferita in detto grado l'anzianita' originariamente attribuitagli, ma non potra' ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali)).
Testo vigente dal 27 febbraio 1945 al 9 ottobre 2010 · versione 15 su Normattiva