Art. 31-ter

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I sottufficiali incorsi nella perdita del grado ai sensi della lettera a) del precedente articolo 31-bis possono essere reintegrati, a loro domanda, nel grado gia' posseduto, con decreto del Ministro, quando cessano di appartenere alla forza armata in cui avevano assunto servizio. La reintegrazione nel grado non comporta riammissione in servizio. Contro il provvedimento di negata reintegrazione non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale. 7 13

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

Il Regio D.L. 22 ottobre 1936, n. 2090, convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1937, n. 1571, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

13

Il Regio D.L. 27 gennaio 1944, n. 53, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dopo l'art. 31 bis e' aggiunto il seguente: «Art. 31-ter. In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, puo' incorrere nella perdita del grado su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche. Il sottufficiale colpito da tale provvedimento e' trasferito nella categoria dei militari di truppa quale semplice soldato e qualora abbia obblighi di servizio militare e' senz'altro inviato a reparti mobilitati. Trascorso il periodo di un anno quale soldato nei reparti mobilitati a contatto con il nemico, il militare puo' essere riammesso nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche. Gli verra' conferita in detto grado l'anzianita' originariamente attribuitagli, ma non potra' ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio»".

Testo vigente dal 23 febbraio 1944 al 9 ottobre 2010 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art31ter · fonte su Normattiva