Art. 31-ter
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1937 al 23 febbraio 1944. Leggi il testo vigente →
((I sottufficiali incorsi nella perdita del grado ai sensi della lettera a) del precedente articolo 31-bis possono essere reintegrati, a loro domanda, nel grado gia' posseduto, con decreto del Ministro, quando cessano di appartenere alla forza armata in cui avevano assunto servizio. La reintegrazione nel grado non comporta riammissione in servizio. Contro il provvedimento di negata reintegrazione non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 ottobre 1936, n. 2090, convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1937, n. 1571, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.
Testo vigente dal 20 settembre 1937 al 23 febbraio 1944 · versione 6 su Normattiva