Art. 31

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[1](Art. 20 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

[2]Il sottufficiale puo' cessare dal servizio per una delle seguenti cause: 1° Invio in congedo a domanda; 2° Dispensa dal servizio; 3° Collocamento a riposo; 4° Collocamento in riforma; 5° Nomina all'impiego civile; 6° Retrocessione dal grado; 7° Rimozione dal grado; 8° Perdita del grado in seguito a condanna penale ed in seguito a perdita della cittadinanza; 9° Espulsione dall'Esercito in seguito a condanna penale. I provvedimenti predetti sono presi con decreto ministeriale.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 6 aprile 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art31 · fonte su Normattiva