Art. 31
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[1](Art. 20 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]Il sottufficiale puo' cessare dal servizio per una delle seguenti cause: 1° Invio in congedo a domanda; 2° Dispensa dal servizio; 3° Collocamento a riposo; 4° Collocamento in riforma; 5° Nomina all'impiego civile; 6° Retrocessione dal grado; 7° Rimozione dal grado; ((8) perdita del grado in seguito a condanna penale, in seguito a perdita della cittadinanza e per irreperibilita')); 9° Espulsione dall'Esercito in seguito a condanna penale. I provvedimenti predetti sono presi con decreto ministeriale.
Testo vigente dal 6 aprile 1935 al 9 ottobre 2010 · versione 3 su Normattiva