Art. 33-bis
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((I sottufficiali che non siano ritenuti in possesso delle qualita' necessarie pel pieno adempimento dei loro doveri possono essere collocati a riposo, per anzianita' di servizio, dopo venti anni di servizio. L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Ministeriale, e' subordinata alla proposta delle autorita' previste dalla legge per i giudizi di avanzamento. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali)).
Testo vigente dal 22 gennaio 1936 al 30 giugno 1940 · versione 5 su Normattiva