Art. 33-bis
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((I sottufficiali che non siano ritenuti in possesso delle qualita' necessarie per il pieno adempimento dei loro doveri, o che abbiano contratto matrimonio senza autorizzazione, possono essere collocati a riposo, per anzianita' di servizio, purche' al momento in cui venne accertata la mancanza delle qualita' necessarie o l'avvenuto matrimonio abbiano gia' prestato 20 anni di effettivo servizio. L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Ministeriale, e' subordinata, nel primo caso, alla proposta delle autorita' previste dalla legge per i giudizi di avanzamento; nel secondo caso, invece, si provvede sulla semplice prova dell'avvenuto matrimonio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali)).
Testo vigente dal 30 giugno 1940 al 7 novembre 1946 · versione 9 su Normattiva