Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1932 al 1 aprile 1935. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 63 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]Il Ministro della guerra ha facolta', in tempo di mobilitazione, di richiamare i sottufficiali in congedo provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato, purche' siano fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 65° anno di eta', anche se la loro classe di leva non sia stata richiamata alle armi. In caso di gravi contingenze, il Ministro della guerra puo' richiamare in servizio i detti sottufficiali, previo loro consenso. Essi saranno preferibilmente impiegati in servizi sedentari. Potranno ottenere avanzamento ed all'atto del congedo la pensione di cui godevano sara' nuovamente liquidata in relazione al maggiore servizio prestato ed agli assegni percepiti.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 1 aprile 1935 · versione 0 su Normattiva