Art. 36

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[1](Art. 63 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

[2]Il Ministro della guerra ha facolta', in tempo di mobilitazione, di richiamare i sottufficiali in congedo provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato, purche' siano fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 65° anno di eta', anche se la loro classe di leva non sia stata richiamata alle armi. In caso di gravi contingenze, il Ministro della guerra puo' richiamare in servizio i detti sottufficiali, previo loro consenso. Essi saranno preferibilmente impiegati in servizi sedentari. Potranno ottenere avanzamento ed all'atto del congedo la pensione di cui godevano sara' nuovamente liquidata in relazione al maggiore servizio prestato ed agli assegni percepiti. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il Regio D.L. 27 gennaio 1936, n. 304, convertito senza modificazioni dalla L. 11 giugno 1936, n. 1319, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e' applicabile anche ai militari dell'Arma dei carabinieri Reali".

Testo vigente dal 1 aprile 1935 al 9 ottobre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art36 · fonte su Normattiva