Art. 13
[1]Obbligatorieta' del disco-contrassegno
[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11 (5° e 6° comma).
[3]((Gli autoveicoli e i rimorchi)) circolanti o stazionanti ((su strade od aree pubbliche)) devono essere sempre muniti del disco-contrassegno applicato nel modo prescritto. E' fatta eccezione per i veicoli che non siano in istato di efficienza.
Testo vigente dal 1 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva