Art. 20
[1]Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici
[2]Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 12 (1° e 2° comma).
[3]Gli autoveicoli ((, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,)) nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo. Il periodo di durata dell'esenzione e' annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Testo vigente dal 1 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva