Art. 12
[1]Apposizione del disco-contrassegno
[3]A cura degli interessati e sotto la loro responsabilita', i dischicontrassegno di cui al precedente art. 11 devono essere fissati in modo ben visibile e dentro apposita custodia, come appresso:
- a)sulla parte anteriore, esclusi i fari, per gli autoveicoli e i motocicli di ogni specie;
- b)sulla ruota del timone, per gli autoscafi. Per gli autoveicoli con rimorchio i rispettivi dischi devono essere applicati sulla parte anteriore della motrice, esclusi i fari.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva