Art. 21
[1]Autocarri e rimorchi costruiti ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809
[3]((Gli autocarri ed i rimorchi nuovi di fabbrica, di produzione nazionale, di peso complessivo a pieno carico superiore a 30 quintali, hanno diritto, per il periodo di tre anni - a decorrere dalla data del collaudo alla riduzione del 60 per cento sull'ammontare della tassa di circolazione, prevista dall'annessa tariffa F. Sulla licenza di circolazione il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autocarro o il rimorchio hanno le caratteristiche suddette, ed il periodo di durata della riduzione di tassa)).
Testo vigente dal 9 giugno 1955, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva