Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 febbraio 1953 al 9 giugno 1955. Leggi il testo vigente →
[1]Autocarri e rimorchi costruiti ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809
[3]Gli autocarri e rimorchi costruiti in conformita' di quanto previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, hanno diritto per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data del collaudo, alla riduzione del 60% sull'ammontare della tassa annua di circolazione, di cui alla annessa tariffa F. Sulla licenza di circolazione il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve annotare il periodo di durata della riduzione e la dichiarazione di conformita'.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953 al 9 giugno 1955 · versione 0 su Normattiva