Art. 6
[1]Modalita' di pagamento della tassa per i motoveicoli
[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 11.
[3]La tassa per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri gia' decorsi dall'inizio dell'anno solare. Il pagamento del tributo per l'intero anno solare da' diritto alla riduzione di 1/20 del suo ammontare. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 maggio 1955, n. 463
2La L. 21 maggio 1955, n. 463 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' consentito il pagamento rateale della tassa di circolazione per i motoveicoli di cui all'articolo precedente, secondo le forme, i termini e le modalita' di cui al successivo art. 18".
Testo vigente dal 9 giugno 1955, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva