Art. 36

[1]Contraffazione dei contrassegni

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 22 (3° comma).

[3]Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art36 · fonte su Normattiva