Art. 37
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In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
Testo vigente dal 26 aprile 2001 al 1 gennaio 2008 · versione 0 su Normattiva