Art. 42-bis — Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 50 Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
50La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n. 99 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di eta', possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa», anziche' «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale e' fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attivita' lavorativa»".
Testo vigente dal 6 giugno 2024, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva