Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Disabilità - In genere - Assistenza alla persona disabile - Preminenza della dimensione familiare - Conseguente necessità di predisporre strumenti di politica socio-assistenziale (in particolare: congedo straordinario) finalizzati alla realizzazione della cura e dell'assistenza, in via prioritaria, in ambito familiare - Possibilità, a tal fine, di comparare il matrimonio e le convivenze di fatto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che non include, nella formulazione antecedente alla modifica del 2022, tra i beneficiari del congedo straordinario il convivente di fatto). (Classif. 085001).
Nello sviluppo della personalità del soggetto con disabilità la dimensione familiare dell’assistenza assume un rilievo preminente.L’istituto del congedo straordinario, così come il permesso retribuito, proteggono l’interesse primario di assicurare, in via prioritaria, che la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito. Tali istituti, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave, sono strumenti di politica socio-assistenziale basati sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. (Precedenti: S. 213/2016 - mass. 39067; S. 203/2013 - mass. 37243; S. 19/2009; S. 158/2007; S. 233/2005- mass. 29457).La distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale – tutelati, rispettivamente, dagli artt. 2, tra le formazioni sociali, e 29 Cost. – non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza. (Precedenti: S. 148/2024 - mass. 46369; S. 213/2016; S. 416/1996; S. 8/1996; O. 121/2004).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32, Cost., l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n, del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente. La disposizione, censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro risulta, nella formulazione vigente ratione temporis, viziata da contraddittorietà logica, in quanto, pur proponendosi di proteggere la persona con disabilità all’interno del suo ambito familiare, esclude irragionevolmente dalla possibilità di prestarle assistenza il convivente, ignorando l’esistenza di uno stabile legame affettivo di coppia nonché il fatto che gli obblighi di assistenza morale e materiale sono riferiti, oggi, non solo al matrimonio ma anche alle convivenze di fatto e alle unioni civili. La disposizione viola anche il diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, da garantire e tutelare sia come singolo sia in quanto parte di una formazione sociale). (Precedenti: S. 213/2016 - mass. 39067; S. 203/2013 - mass. 37243; S. 19/2009 - mass. 33137; S. 158/2007 - mass. 31265).
Disabilità - In genere - Congedo straordinario per l'assistenza al congiunto con disabilità grave - Beneficiari - Convivente di fatto - Omessa previsione - Denunciata violazione delle garanzie poste a tutela delle formazioni sociali, del principio di eguaglianza e del diritto fondamentale alla salute - Sopravvenuta modifica della disposizione censurata secondo il verso del sollevato dubbio di legittimità costituzionale - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 085001).
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, perché possa procedere, tenendo conto delle intervenute modifiche normative, alla rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che disciplina i soggetti che possono fruire dei congedi per assistere un congiunto con disabilità grave. La disposizione censurata è stata significativamente modificata dall’intervenuto art. 2, comma 1, lettera n ), del d.lgs. n. 105 del 2022, che, nell’attuare la dir. (UE) 2019/1158, ha equiparato al coniuge convivente – ai fini del godimento del congedo straordinario per l’assistenza del congiunto con disabilità grave, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 – il convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016. Lo ius superveniens ha pertanto inciso in modo significativo sul quadro normativo di riferimento, integrando il contenuto della disposizione censurata secondo il verso del sollevato dubbio di legittimità costituzionale. ( Precedenti: O. 23/2023 – mass. 45355; O. 231/2022 – mass. 45196; O. 227/2022 – mass. 45139; O. 97/2022 – mass. 44823 ).
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Richiamo alle allegazioni acquisite nel giudizio principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. Il giudice a quo argomenta che il ricorrente già gode dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che presuppongono pur sempre, al pari del congedo straordinario, l'assistenza a una persona "con handicap in situazione di gravità", cosicché, alla stregua delle allegazioni acquisite nel giudizio principale e richiamate dal rimettente, la motivazione sulla rilevanza è sufficiente.
Assistenza e solidarietà sociale - Disabile - Congedo straordinario per l'assistenza a genitore con handicap in situazione di gravità accertata - Preesistente convivenza del figlio istante - Possibile convivenza durante la fruizione del congedo - Omessa previsione - Irragionevolezza e sproporzionalità - Violazione della funzione solidaristica della famiglia, nonché del diritto del disabile a ricevere le cure dentro la famiglia - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - nei termini e per i motivi indicati, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. - l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge. Il presupposto cui il legislatore ha attribuito rilievo esclusivo nell'estendere il congedo straordinario oltre l'originaria cerchia dei genitori è la preesistente convivenza con il disabile, che non si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico, ma esprime una relazione di affetto e di cura. Tale presupposto, ispirato a una finalità di preminente tutela del disabile e idoneo a garantirne, in linea tendenziale, il miglior interesse, rischia di pregiudicarlo quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all'origine non convivente, pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza. Un criterio selettivo così congegnato compromette il diritto del disabile di ricevere la cura necessaria dentro la famiglia, proprio quando possa confidare - come extrema ratio - soltanto sull'assistenza del figlio ancora non convivente al momento della richiesta di congedo. Il requisito della convivenza ex ante non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post , di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, perché sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l'effettività dell'assistenza e dell'integrazione del disabile nell'àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti, poiché il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2018, n. 203 del 2013, n. 19 del 2009, n. 158 del 2007, n. 233 del 2005 e n. 215 del 1987 ). Il diritto del disabile di ricevere assistenza nell'àmbito della sua comunità di vita, inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana, cosicché la discrezionalità del legislatore incontra un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. ( Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2016 e n. 251 del 2008 )
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento delle restanti censure.
Accolta, nei termini e per i motivi indicati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., restano assorbite le ulteriori censure prospettate dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'arbitraria discriminazione dei lavoratori, censurata anche in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., e dell'ingiustificata disparità di trattamento tra chi reclami il beneficio dei permessi riconosciuti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e chi richieda il congedo straordinario.
Disabile - Congedo per la cura e l'assistenza di persona in situazione di disabilità grave - Soggetti legittimati alla fruizione del beneficio - Mancata previsione che, in assenza di altri soggetti idonei, sia legittimato altro parente o affine convivente - Petitum volto ad estendere la fruibilità del congedo straordinario ad una platea indefinita di soggetti - Richiesta di intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, Cost., nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario». Infatti, essa risulta diretta ad ottenere dalla Corte una pronuncia volta ad introdurre nella disposizione censurata una previsione di chiusura, di contenuto ampio e indeterminato, in quanto mirante ad estendere la fruibilità del congedo straordinario ad una platea indefinita di soggetti. È evidente che un simile intervento rientra nella competenza del legislatore, comportando una ampliamento della sfera di applicazione della norma - e, quindi, un'addizione - da effettuare in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata e, pertanto, sulla base di scelte discrezionali. - Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionali dirette a chiedere alla Corte un intervento additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata: ex plurimis , sentenze n. 301 e n. 134 del 2012, n. 16 del 2011, n. 271 del 2010, n. 251 del 2008 ordinanze n. 138 e n. 113 del 2012
Disabile - Congedo per la cura e l'assistenza di persona in situazione di disabilità grave - Soggetti legittimati alla fruizione del beneficio - Mancata inclusione del parente o dell'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante dei soggetti individuati dalla disposizione impugnata - Violazione degli inderogabili doveri di solidarietà, del diritto alla salute, della tutela della famiglia, e del ruolo privilegiato della famiglia nell'attuazione di interessi generali legati all'assistenza e al benessere della persona - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost. - l'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Dalla ricostruzione della ratio legis dell'istituto del congedo straordinario, alla luce dei suoi presupposti, delle vicende normative e dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale - volti ad ampliare progressivamente la platea dei soggetti aventi diritto al beneficio - si desume che il testo attualmente in vigore della disposizione censurata, come modificato dal d.lgs. n. 119 del 2011, pur avendo recepito i suddetti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, tuttavia ha anche previsto un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile. Ma, la suindicata limitazione della sfera soggettiva dei possibili destinatari della provvidenza in oggetto può pregiudicare l'assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave di fruire del congedo straordinario ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio affetto da handicap , perché totalmente inabili: sentenza n. 233 del 2005. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non includeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti già indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave: sentenza n. 158 del 2007. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari il figlio convivente, anche qualora questi fosse l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave: sentenza n. 19 del 2009. - Per l'affermazione del principio secondo cui la tutela della salute psico-fisica del disabile postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno delle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap » ed è anche più rispondente ai principi costituzionali in materia, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito: sentenze n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005. - Sul ruolo essenziale della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile: ex plurimis sentenza n. 233 del 2005, che si richiama a principi già affermati sin dalle sentenze n. 215 del 1987 e n. 350 del 2003.
Disabile - Congedo parentale - Soggetti legittimati a fruirne - Mancata previsione del discendente di secondo grado convivente con persona affetta da disabilità grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della stessa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost., nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi disciplinato il discendente di secondo grado convivente con persona affetta da handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della stessa. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata infatti dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza n. 203 del 2013, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente con persona affetta da handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati come idonei a prendersi cura della persona disabile. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 156/2013, 148/2013 e 111/2013.
Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 Cost., nella parte in cui, per l'ipotesi di assenza del genitore, fratello o sorella o coniuge convivente, non consente al figlio convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo ivi indicato. Infatti, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 19 del 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua , nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Tale declaratoria di illegittimità della norma denunciata ha, conseguentemente, reso priva di oggetto l'odierna questione di costituzionalità. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'impugnato art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, v. la citata sentenza n. 19/2009.
sentenza 42/2010massima n. 34326 Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona, del principio di tutela della salute nonché del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, l'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Tale omissione determina, infatti, un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del disabile - allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo - rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione. - Sulle precedenti pronunce della Corte concernenti la normativa censurata, v. le citt. sentenze n. 233 del 2005 e n. 158 del 2007.
sentenza 19/2009massima n. 33137 Disabile - Parente entro il quarto grado, tutore e convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto fondamentale della persona, nonché del principio di uguaglianza, di tutela della salute e della famiglia fondata sul matrimonio - Questione formulata in forma ancipite e prospettazione di un petitum indeterminato - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede il riconoscimento del congedo straordinario al parente entro il quarto grado convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità e al tutore convivente del minore o dell'interdetto che sia portatore di handicap in situazione di gravità. Il giudice a quo , infatti, prospetta un petitum indeterminato e formula due questioni di costituzionalità in termini di alternativa irrisolta e, dunque, in forma ancipite, senza operare una scelta tra le due.
sentenza 98/2009massima n. 33295 Disabile - Coniuge convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Violazione di un diritto fondamentale della persona nonché dei principi di uguaglianza, di tutela della salute e di tutela della famiglia fondata sul matrimonio - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo straordinario ivi indicato. Invero, la norma censurata, escludendo attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito per l'assistenza il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte, omette di considerare le situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» - secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992 - che si siano realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita, ovvero in esito a malattie di natura progressiva, così comportando, da un lato, un inammissibile impedimento all'effettività della assistenza e della integrazione del disabile nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in questione è deputato a soddisfare e, dall'altro, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine. - Sull'estensione del diritto al congedo straordinario anche ai fratelli e sorelle conviventi con soggetto con handicap grave, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili, v., citata, sentenza n. 233/2005. - Sulla centralità del ruolo della famiglia nell'assistenza al disabile, v., citata, tra le altre, sentenza n. 350/2003.
DISABILE - FRATELLI O SORELLE CONVIVENTI - DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA - FRUIZIONE CONSENTITA NEL SOLO CASO DI SCOMPARSA DEI GENITORI E NON ANCHE PER INABILITÀ TOTALE DEGLI STESSI - IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 42, comma 5, del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con 'handicap' in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (l. 5 febbraio 1992, n. 104), che la norma denunciata concorre ad attuare, postula infatti anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di 'handicap', interventi fra cui si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione: esso, tuttavia, rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno, come si verifica quando la presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia irragionevolmente esclude che possano beneficiare dell'agevolazione il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi si diano cura di entrambi. Ai fini della tutela prevista nella norma, pertanto, la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell'accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato, essendo questa una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma. - In tema di tutela dei portatori di handicap: sentenza n. 215/1987 (diritto alla frequenza scolastica), sentenze n. 467 e n. 329/2002 e n. 167/1999 ( riconoscimento di diritti e provvidenze economiche). – Concessione del beneficio della detenzione domiciliare alla madre condannata o al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di 'handicap' totalmente invalidante: sentenza n. 350/2003.