Art. 59-bis
Lavoro nel settore dello spettacolo
Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennita' di cui all'articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attivita' lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.
Testo vigente dal 26 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva