Art. 71Termini e modalita' della domanda (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

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L'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attivita', ((dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti)), a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonche' dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita' di cui al ((Capo III, al Capo X e al Capo XI)). L'indennita' di maternita' spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194. ((I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti)) provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Testo vigente dal 28 maggio 2003 al 25 giugno 2015 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art71 · fonte su Normattiva