Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Corretta motivazione del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Il carattere pregiudiziale della questione emerge con chiarezza dalla descrizione della fattispecie di causa svolta dal rimettente che, con una motivazione non implausibile, ha dato conto delle ragioni che inducono a dare applicazione agli articoli impugnati. La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale.
Riguarda ancheart. 70 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Prospettazione della questione incidentale - Univoca indicazione della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indicazione equivoca delle disposizioni censurate, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Il rimettente descrive la fattispecie in modo tale da non destare incertezze in ordine alle disposizioni censurate, nella formulazione antecedente alle innovazioni recate dal d.lgs. n. 80 del 2015, avendo inteso menzionare la normativa del 2015 ad abundantiam.
Riguarda ancheart. 70 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Prospettazione della questione incidentale - Aberratio ictus - Insussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente non avrebbe dovuto impugnare l'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui preclude la flessibilità nella prestazione dell'attività lavorativa nel periodo dell'erogazione dell'indennità, in quanto le censure non si concentrano su tale aspetto, quanto piuttosto sulla mancata equiparazione di madre e padre adottivi nel godimento dell'indennità di maternità, in coerenza con le enunciazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 2005.
Riguarda ancheart. 70 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Maternità e infanzia - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di adozione o affidamento - Erogazione dell'indennità al padre adottivo nel caso di rinuncia da parte della madre adottiva - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia, nonché dei vincoli convenzionali e comunitari - Erroneità del presupposto interpretativo in ordine all'efficacia della norma censurata - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo in ordine all'efficacia della norma censurata, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 12 e 14 della CEDU, e agli artt. 21 e 23 della CDFUE - degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente le norme censurate non vietano l'erogazione dell'indennità di maternità al padre adottivo libero professionista anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato a detta prestazione. In difetto di un intervento del legislatore, e in conseguenza del principio enunciato dalla sentenza n. 385 del 2005 - che, con riferimento ai liberi professionisti, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli impugnati «nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima» - la regola che preclude al padre adottivo il godimento dell'indennità di maternità, in posizione di parità con la madre, ha infatti cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, nelle more dell'intervento legislativo - al quale la citata sentenza ha assegnato il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela - al principio della perfetta parità tra i genitori adottivi il giudice dovrà fare riferimento per individuare un criterio di giudizio della controversia che è chiamato a decidere. ( Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2010, n. 385 del 2005, n. 74 del 1996, n. 179 del 1993 e n. 295 del 1991 ).
Riguarda ancheart. 70 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
LAVORO (TUTELA DEL) - LIBERI PROFESSIONISTI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI MINORI ADOTTATI O IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO NEI PRIMI TRE MESI DALL’INGRESSO IN FAMIGLIA - LIMITAZIONE ALLA MADRE ADOTTIVA, CON ESCLUSIONE DEL PADRE ADOTTIVO - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FIGURE GENITORIALI E FRA LAVORATORI AUTONOM E LAVORATORI DIPENDENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA E DEL MINORE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima. La previsione che solo alle madri libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, e non anche al padre libero professionista, sia riconosciuta un'indennità di maternità (art. 70), estesa dall'art. 72, primo comma, all'ipotesi di adozione o affidamento, laddove l'art. 31 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 stabilisce, per il caso di adozione o affidamento, che il congedo di maternità di cui ai precedenti artt. 26, primo comma, e 27, primo comma, nonché il congedo di paternità di cui all'art. 28 spettano, a determinate condizioni, anche al padre lavoratore, rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore, apparendo discriminatoria l'assenza di tutela che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime condizioni. Rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela. - Sulla estensione al padre lavoratore del diritto all'astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, ove l'assistenza della madre sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità, v. la citata sentenza n. 1/1987. - Sul riconoscimento alle lavoratrici del diritto all'astensione facoltativa per il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia, nell'ipotesi di affidamento provvisorio, e del diritto all'astensione obbligatoria nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in caso di affidamento preadottivo, v. la citata sentenza n. 332/1988. - Sul riconoscimento al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, del diritto all'astensione obbligatoria in caso di affidamento provvisorio, v. la citata sentenza n. 341/1991. - Sulla estensione, in via generale, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita, v. la citata sentenza n. 179/1993. - Sul riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo anno di vita del bambino, v. la citata sentenza n. 104/2003.
Riguarda ancheart. 70 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Maternità e infanzia - Lavoratrici madri adottanti - Diritto all’indennità di maternità, in caso di adozione nazionale - Riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio all’ipotesi dell’adozione internazionale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sollevata in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione nella parte in cui non prevede il diritto della libera professionista che abbia adottato un bambino a percepire l'indennità di maternità, anche se il minore abbia superato i sei anni e fino al compimento di dodici anni, se di nazionalità italiana, o della maggiore età, se straniero. Il giudizio 'a quo' ha, infatti ad oggetto, la domanda di corresponsione dell'indennità di maternità a seguito di adozione internazionale, restando ad esso del tutto estranea l'ipotesi dell'adozione nazionale.
Maternità e infanzia - Lavoratrici madri adottanti - Libere professioniste - Diritto all’indennità di maternità, in caso di adozione internazionale - Spettanza nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età - Mancata previsione - Manifesta irragionevole differenza di trattamento, rispetto a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti e per quelle autonome - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede che, nel caso di adozione internazionale, l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età. E', infatti, manifesta l'irragionevolezza della previsione normativa che attribuisce alle libere professioniste l'indennità di maternità a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età, senza distinzione tra adozione nazionale ed internazionale: né è dato individuare elementi che giustifichino la differenza di trattamento delle libere professioniste rispetto a quello stabilito, nella medesima ipotesi dell'adozione internazionale, non solo per le lavoratrici dipendenti, ma anche per quelle autonome – categoria senz'altro equiparabile a quella 'de qua' –, atteso che le medesime ragioni che hanno indotto il legislatore del 1998 all'ampliamento della tutela ricorrono in tutte le adozioni internazionali, indipendentemente dall'attività lavorativa dei genitori adottanti (e risultando la denunciata limitazione piuttosto addebitabile ad un difetto di coordinamento delle norme trasfuse nel nuovo testo unico).