Art. 72Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

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L'indennita' di cui all'articolo 70 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

Testo vigente dal 26 aprile 2001 al 28 maggio 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art72 · fonte su Normattiva