Art. 72Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

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L'indennita' di cui all'articolo 70 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre ((al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti)) entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

Testo vigente dal 28 maggio 2003 al 1 gennaio 2004 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art72 · fonte su Normattiva