Art. 103
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026. Leggi il testo vigente →
[1]al domicilio digitale (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Testo vigente dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva