Art. 103

[1]al domicilio digitale (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. ((Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.))

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art103 · fonte su Normattiva