Art. 103
[1]al domicilio digitale (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. ((Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva