Art. 13

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[1]delle somme tra gli enti destinatari (articolo 22 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

[2]1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte degli intermediari della riscossione di cui all'articolo 9, comma 1, e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti. 3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme.

Testo vigente dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art13 · fonte su Normattiva