Art. 134
[1]dei crediti previdenziali (articolo 27 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
[2]1. In deroga all'articolo 111, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 101, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva