Art. 134

[1]dei crediti previdenziali (articolo 27 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

[2]1. In deroga all'articolo 111, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 101, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

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Spiegazione

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