Art. 3
[1](articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1, comma 98, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 72, legge 30 dicembre 2021, n. 234)
[2]1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puessere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, pu essere effettuata:
- a)dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- b)dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- c)dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS. 3. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) puessere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. 4. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e dell', comma 4, e le relative modalita' di attuazione. 5. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva