Art. 136

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[1]giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie (articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

[2]1. Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo pu sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione dell'articolo 154, comma 1, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. 3. A esecuzione iniziata il giudice pusospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 157.

Testo vigente dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art136 · fonte su Normattiva