Art. 30
[1]degli interessi in particolari fattispecie (articolo 3 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
[2]1. In caso di omissione di formalita' o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalita' fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.
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