Art. 154

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025. Leggi il testo vigente →

[1]all'esecuzione o agli atti esecutivi (articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Non sono ammesse:

  • a)le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;
  • b)le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale e alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando all'agente della riscossione di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

Testo vigente dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art154 · fonte su Normattiva