Art. 154
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[1]all'esecuzione o agli atti esecutivi (articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Non sono ammesse:
- a)le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;
- b)le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale e alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando all'agente della riscossione di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Testo vigente dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva