Art. 163
[1]di vendita dei beni pignorati (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'agente della riscossione affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto. 2. Il primo incanto non puaver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puaver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto. 3. Su istanza del debitore o dell'agente della riscossione, il giudice pu ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva