Art. 66
[1]particolari di assolvimento della ritenuta a titolo d'imposta (articolo 5 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
[2]1. ((Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 100, comma 1, lettera b), e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 24 e 88 del predetto testo unico.)) 2. Per i titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, non depositati presso gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, gli interessi, premi, e altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 63, comma 1, siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e' applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'articolo 64 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4. Restano fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'articolo 65.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva