Art. 165
[1]base del primo incanto (articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore a essi attribuito nel verbale di pignoramento. 2. Tuttavia, quando l'agente della riscossione lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito l'agente della riscossione, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva