Art. 166
[1]incanto (articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente a un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.
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