Art. 168

[1]degli istituti vendite giudiziarie (articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, l'agente della riscossione puavvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione a essi spettante.

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