Art. 71
[1]disposizioni (articolo 11 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
[2]1. ((La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, e' applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.)) La presente disposizione si applica per gli interessi, premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997. 2. (( Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e dell'articolo 48, comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito.)) Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1 per cento del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito. 3. I riferimenti alle ritenute di cui all'articolo 48, comma 1, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data del 18 maggio 1996 si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'articolo 63. 4. Con uno o pidecreti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce:
- a)le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'articolo 68, comma 2, lettera a), nonche' le modalita' e i termini di conservazione della stessa;
- b)il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 68 e 69;
- c)l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 67, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco e' aggiornato con cadenza semestrale. 5. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato. 6. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva